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Statuto della fondazione

Articolo 1

Denominazione

E’ costituita per volontà della famiglia Mascherpa e della Società Emanuele Mascherpa S.p.A. corrente in Milano, una Fondazione ONLUS denominata “FONDAZIONE ALBERTO MASCHERPA”

Articolo 2

Sede

La Fondazione ha sede in Milano, via Natale Battaglia n. 39. Essa utilizzerà nella denominazione di qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo ONLUS.

Articolo 3

Scopi

La Fondazione non ha finalità di lucro, né limiti di durata, opera nell’ambito della Regione Lombardia ed ha lo scopo esclusivo di svolgere attività di aiuto, sostegno e solidarietà sociale in favore di Enti o privati in condizione di bisogno. In particolare le opere di beneficenza si espliciteranno con:

  • erogazioni in denaro o in natura a favore degli indigenti;
  • erogazioni che mirano ad alleviare le condizioni di bisogno di soggetti meritevoli di solidarietà sociale, comprese quelle effettuate a beneficio di altri enti che operano direttamente nei confronti delle suddette persone;
  • erogazioni gratuite in denaro o in natura effettuate a favore di altre Onlus o di Enti Pubblici che operano nel campo dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, dell’assistenza sanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica indirizzata allo studio di patologie di particolare rilevanza sociale, degli aiuti umanitari.

Le opere di bene saranno indirizzate con privilegio verso gli anziani, i bambini ed i malati facendo seguito agli insegnamenti di Alberto Mascherpa. I “progetti” da finanziare saranno selezionati favorendo i luoghi cari ad Alberto Mascherpa, quali, ad esempio, Montano Lucino (CO), Caronno Pertusella (VA) e Milano.
In ogni caso la Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra descritte e menzionate all’art. 10, comma primo, lettera a), del D.L.vo n. 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4

Patrimonio della Fondazione

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

  1. i beni o somme di denaro conferiti quali risultano dall’atto costitutivo;
  2. le elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
  3. i fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni autorizzate a norma di legge;
  4. i beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al patrimonio;
  5. le somme prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, disponga di destinare ad incremento del patrimonio.

La fondazione, per l’adempimento dei suoi compiti, dispone:

  1. dei redditi del patrimonio di cui sopra;
  2. dei contributi annuali conferiti a tal fine dai fondatori;
  3. delle somme che pervengano alla Fondazione da Enti o da privati, che non siano specificatamente destinate ad aumento del patrimonio;
  4. dei beni mobili ed immobili e delle liberalità che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo da persone fisiche, giuridiche o da Enti Pubblici, non destinati al patrimonio;
  5. delle contribuzioni, anche periodiche, da parte di persone fisiche, Enti Pubblici e privati ed istituzioni che condividano le finalità perseguite dalla Fondazione;
  6. delle somme che derivano da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, che vengano destinate dal Consiglio di Amministrazione ad uso diverso dall’incremento del patrimonio;

Il Consiglio di Amministrazione provvederà ad amministrare il patrimonio e le disponibilità liquide nelle forme che il Consiglio riterrà più sicure e redditizie in relazione al raggiungimento degli scopi della Fondazione stessa.

Articolo 5

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

  • il Presidente;
  • il Vice Presidente;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Segretario.

I suddetti organi non hanno scadenza. I nominati possono rinunciare in ogni momento alla loro carica informando in maniera scritta gli altri consiglieri.

Articolo 6

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è formato da minimo 3 (tre) membri – Presidente, Vice Presidente, un consigliere – ad un massimo di 7 (sette) membri.
I fondatori formano il primo Consiglio di Amministrazione con le seguenti cariche:

  • Presidente: Dott.ssa Daniela Scarpini in Mascherpa;
  • Vice Presidente: Ing. Lorenzo Mascherpa;
  • Ing. Stefano Mascherpa;
  • Giorgio Mascherpa;
  • Luciano Mascherpa;
  • Ing. Cristina Mascherpa;
  • Dr. Guido Magnocavallo;

Il Consiglio di Amministrazione provvederà a sostituire per cooptazione i membri venuti a mancare, nel rispetto del numero minimo, scegliendoli fra i nominativi indicati dalla famiglia Mascherpa o dalla Emanuele Mascherpa S.p.A.
In attesa delle sostituzioni l’organo amministrativo si riterrà composto nel plenum dai consiglieri rimasti.
Non potranno essere nominati membri del C.d.A. coloro che:

  • si trovino in una delle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile;
  • siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
  • ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;
  • siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell’Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale;
  • ricoprano la carica di Consigliere Regionale della Lombardia, Consigliere Provinciale delle Provincie di Milano, Como e Varese ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri enti locali territoriali.

I membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono, alcun compenso per l’attività svolta.

Articolo 7

Decadenza ed esclusione

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo cinque assenze consecutive ingiustificate.
Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

  • il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
  • l’aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all’immagine della Fondazione;
  • il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei presenti, con provvedimento motivato.

Articolo 8

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare:

  1. redige il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo;
  2. delibera l’accettazione di elargizioni, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili;
  3. dispone il più conveniente impiego del patrimonio in valori mobiliari ed immobiliari, delibera l’organizzazione ed i regolamenti della Fondazione, l’assunzione ed il licenziamento del personale dipendente determinandone il trattamento giuridico ed economico;
  4. delibera l’accensione di fidi e di prestiti ed il relativo utilizzo dei fondi così ottenuti;
  5. predispone i programmi della Fondazione e ne controlla la realizzazione;
  6. delibera gli eventuali accordi di collaborazione con altri Enti e con soggetti privati;
  7. delibera le assegnazioni di contributi e sovvenzioni, nonché le collaborazioni alle iniziative che corrispondano ai fini perseguiti dalla Fondazione;
  8. delibera la stipula di convenzioni relative all’impiego dei contributi;
  9. controlla l’impiego dei contributi concessi;
  10. provvede alla nomina del Segretario, in caso di sostituzione;
  11. delibera le modifiche statutarie da sottoporre all’approvazione dell’autorità tutoria nei modi di legge;
  12. provvede alla sostituzione dei suoi componenti come previsto agli art.6 e 9

Articolo 9

Presidente e Vice Presidente

Il primo Presidente della Fondazione è Dott.ssa Daniela Scarpini in Mascherpa.
Il suo primo successore sarà Ing. Lorenzo Mascherpa. In caso di sua impossibilità o rinunzia, il successore sarà Ing. Stefano Mascherpa. In caso di rinunzia o di impossibilità anche di quest’ultimo, il Presidente verrà nominato all’interno del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dal Consiglio stesso, a maggioranza dei presenti e a scrutinio segreto.
Il primo Vice Presidente è Ing. Lorenzo Mascherpa. Il suo primo successore è Ing. Stefano Mascherpa. In caso di sua impossibilità o rinunzia, il Vice Presidente verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, scegliendolo fra i propri componenti, come indicato al 2° comma.
Il Vice Presidente ha tutti i poteri del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Il Presidente – e in sua vece il Vice Presidente – hanno la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, proponendo le materie da trattare.
Firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati.
Sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora sia necessario.
Provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ai rapporti con le autorità tutorie.
In caso di necessità o di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di quest’organo nella sua prima riunione.
Il Presidente ha la facoltà di nominare procuratori determinandone le attribuzioni, nonché di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Articolo 10

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma due volte all’anno in seduta ordinaria e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno o ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri.
La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno otto giorni prima della riunione, con l’indicazione dell’ordine del giorno da trattare.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compone. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente (o, in sua assenza, dal Vice Presidente) e dal Segretario.

Articolo 11

Segretario

Il segretario viene nominato dal Consiglio di Amministrazione anche nel suo seno; il primo Segretario viene nominato nella persona del Consigliere Dr. Guido Magnocavallo. Il segretario provvede:

  • alla redazione di verbali e delibere e alla formazione di opportuno registro cronologico;
  • alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione al Consiglio, nonché al successivo controllo dei risultati;
  • all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo;

Il Segretario inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento della amministrazione.
Ove non sia Consigliere, partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo e redige i relativi verbali.

Articolo 12

Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario della fondazione coincide con l’anno solare.

Articolo 13

Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse, in osservanza della lettera d) dell’art. 10 D.Lgs 4.XII.97 n° 460.
E’ fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 14

Durata

La Fondazione è costituita senza limiti di durata. Se lo scopo della Fondazione diviene impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio diviene insufficiente ed in generale quando ricorrono le cause di estinzione previste dall’art. 27 del Codice Civile o quelle di scioglimento previste dall’art. 28 – 1° comma, la Fondazione si estingue, con l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 15

Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.
F.to: LORENZO MASCHERPA.
F.to: MARA BARISON – teste.
F.to: RAFFAELLA SCARPA – teste.
F.to: ALBERTO DEGLI ESPOSTI NOTAIO.